Statuto

 

ANDREA BRUNO MAZZOCATO

ARCIVESCOVO DI UDINE

Prot. n. 1030/Can/2020

 

Fin dal 1902, l'Arcidiocesi di Udine ha promosso l'istituzione di un centro di raccolta di opere d'arte nei depositi della Curia onde evitare degrado e dispersione delle stesse. Nel 1963, il mio predecessore S.E. mons. Giuseppe Zaffonato inaugurò la prima sede del Museo nei locali del Seminario Arcivescovile di Udine.

Successivamente, il Sinodo Diocesano Udinese V, nelle sue costituzioni al n. 221, stabiliva che: "È istituito il Museo diocesano d'arte sacra con sede nel Palazzo patriarcale di Udine". E il 29 aprile 1995 l'Arcivescovo S. E. mons. Alfredo Battisti inaugurò il Museo con la denominazione "Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo".

Ora, vista la necessità di definire più precisamente la natura istituzionale del Museo stesso,

con questo decreto

approvo

lo Statuto del "Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo,

con sede nel palazzo Patriarcale, piazza del Patriarcato 1 - Udine,

che fa parte integrante di questo decreto ed è formato di 9 pagine.

 

Il Museo diocesano è chiamato a provvedere alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio d'arte antica e moderna, e comunque dei beni culturali appartenenti o affidati all'Arcidiocesi e agli enti ecclesiastici dell'intero territorio diocesano.

Inoltre, è chiamato a favorire la conoscenza, lo studio e tutte le iniziative "di divulgazione della storia della pietà ed ecclesiastica" dell'intera comunità diocesana.

 

 

Dato a Udine, dalla residenza arcivescovile, il 28 luglio 2020

 

Il cancelliere arcivescovile Mons. Pierluigi Mazzocato

·

 

ARCIDIOCESI DI UDINE

MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO

 

Statuto

PREMESSA

 

L'Arcidiocesi di Udine promosse fin dal 1902 l'istituzione di un centro di raccolta di opere d'arte nei depositi della Curia onde evitare degrado e dispersione delle stesse e l'Arcivescovo Pietro Zamburlini (1897-1909) nominò i "Deputati per l'arte sacra e i monumenti sacri" cui affidare il compito della tutela del patrimonio artistico diocesano. È solo nel 1963 che l'Arcivescovo Giuseppe Zaffonato (1956-1972) poté inaugurare la prima sede del Museo, ospitato con allestimento provvisorio ma decoroso, nel Seminario Arcivescovile di Udine.

Il Sinodo diocesano del 1983-1988 ha inserito, al n. 221, delle sue costituzioni la seguente delibera: "È istituito il Museo diocesano d'arte sacra con sede nel Palazzo patriarcale di Udine". Il

29 aprile 1995 l'Arcivescovo Alfredo Battisti (1974-2000) ha inaugurato il Museo con la denominazione ufficiale di "Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo".

L'Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato definisce ora la natura istituzionale del Museo con le disposizioni del presente Statuto.

 

CAPITOLO I

Erezione e forme di governo

Art. 1 - Il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo (citato in questo documento come Museo Diocesano), in conformità alle indicazioni generali dell'Autorità ecclesiastica in materia, è istituito dall' Arcivescovo ed ha sede nel Palazzo patriarcale, Udine piazza del Patriarcato 1, con Decreto del l° ottobre 1999, protocollo n° 380/99.

Art. 2 - Ente proprietario del Museo Diocesano, delle sue strutture e degli altri oggetti da esso acquisiti per donazione o per altro titolo è l'Arcidiocesi di Udine, ente dotato di personalità giuridica riconosciuta civilmente (Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986).

Art. 3 - A tutti gli effetti, anche nei rapporti con l'autorità civile competente, la rappresentanza del Museo Diocesano spetta al Direttore nominato dall'Ordinario diocesano, a cui fa riferimento, in modo continuo e collaborativo.

 Art. 4 - Il Museo Diocesano è un organismo permanente senza scopo di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.

 

 

CAPITOLO II

Finalità

Art. 5 - Le finalità del Museo Diocesano vengono così formulate:

a) Il Museo Diocesano è il luogo naturale di custodia dei beni mobili artistici e liturgici di proprietà dell'Arcidiocesi, nonché dei beni artistici provenienti da donazioni private affini con la natura dell'Istituzione.

b) Il Museo Diocesano è destinato a ricevere in deposito (per l'esposizione e la custodia) quegli oggetti appartenenti alle chiese e ad altri enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Udine che rivestono interesse storico, artistico, religioso e non che possono essere conservati nel loro sito naturale per cessata funzionalità viva, per logoramento irrimediabile, oppure per pericolo di furto o di deterioramento. Analogo servizio il Museo Diocesano lo offre alle famiglie religiose residenti in Arcidiocesi per gli oggetti delle loro chiese e conventi. Gli oggetti depositati permangono di proprietà dei rispettivi enti ecclesiastici e conservano il loro carattere di beni culturali religiosi, che documentano la vita della comunità ecclesiale e fungono da strumento della didattica religiosa.

c) Inoltre, il Museo Diocesano è abilitato a ricevere donativi o depositi da parte di enti o di privati; è anche abilitato a ricevere oggetti di interesse storico, artistico, religioso che gli vengono offerti e acquistati dall'Arcidiocesi.

d) Il Museo Diocesano ha il compito di promuovere ed incrementare la conoscenza scientifica, la valorizzazione culturale e religiosa, la potenzialità educativa degli oggetti da esso custoditi, nonché del mondo più universale dell'arte cristiana antica e moderna. In modo particolare per questa finalità è a disposizione delle parrocchie, degli istituti religiosi, delle scuole catechistiche diocesane ed extra diocesane, come pure delle associazioni di artisti che concentrano il loro interesse sull'arte cristiana.

e) Il Museo Diocesano ha facoltà di promuovere e realizzare iniziative culturali e artistiche, interne alla struttura ed esterne, che abbiano come finalità la valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali.

f) Il Museo Diocesano si propone come luogo di socializzazione, di esperienze condivise e partecipate, al fine di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo della comunità.

g) Rientra nelle finalità istituzionali del Museo Diocesano anche un fattivo interessamento per il restauro ed il recupero di beni culturali sacri degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi e un compito di consulenza in questo settore, a prescindere dalla materiale collocazione degli oggetti stessi.

 

CAPITOLO III

Raccolte

Art. 6 - Il Museo Diocesano custodisce ed espone ad oggi le seguenti raccolte:

-           Dipinti su tela, su legno e su vetro.

-           Sculture in legno e in materiale diverso.

-           Altari lignei e lapidei.

-           Affreschi.

-           Incisioni e stampe.

-           Paramenti sacri e stoffe.

-           Reliquie.

-           Arredi liturgici.

-           Monete e medaglie.

-           Cimeli e ricordi della vita della diocesi.

-           Mobili d'epoca.

Stante il parere positivo dell'Ordinario Diocesano tali raccolte possono essere incrementate per tipologia e natura.

Art. 7 - Sono consegnate al Museo Diocesano anche sale utilizzabili per mostre temporanee ad

esclusivo vantaggio del museo stesso.

 

CAPITOLO IV

Mantenimento e funzionamento del Museo Diocesano

Art. 8 - Al mantenimento ed al funzionamento del Museo Diocesano provvede, secondo le norme del presente Statuto, l'Arcidiocesi di Udine con mezzi propri e offerte di privati, con i contributi da parte dello Stato, di enti civili ed ecclesiastici.

Art. 9 - Il Museo Diocesano dovrà garantire l'orario minimo di apertura al pubblico, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, e comunque in linea con i limiti previsti dal servizio museale regionale.

 

CAPITOLO V

Il Direttore

Art. 10 - La gestione scientifica e culturale del Museo è interamente affidata dall'Ordinario Diocesano al Direttore che la svolge in accordo e collaborazione con lo stesso. Il Direttore deve avere una preparazione culturale e scientifica specifica adeguata alla responsabilità del suo ufficio, inoltre la sua figura è anche inquadrata secondo le norme regionali vigenti.

Al Direttore spettano le seguenti funzioni:

a) Scientifica: definisce e segue le attività legate alle collezioni e al loro arricchimento, vigila e contribuisce alla conservazione, agli studi, alla sicurezza e alla valorizzazione delle collezioni. Stabilisce le linee guida di ricerca del Museo;

b) Culturale: definisce il programma generale delle attività legate alla presentazione delle mostre permanenti e temporanee e favorisce l'accesso del pubblico al Museo e ai suoi servizi;

c) Manageriale: coordina i differenti servizi museali.

 

 

Art. 11 - Il Direttore viene incaricato con nomina dell'Arcivescovo.

Art. 12 - All'atto della nomina il Direttore riceve in consegna la sede, le raccolte, i materiali, le attrezzature del Museo ed i relativi inventari; viene così ad assumere la piena responsabilità nei confronti dell'autorità diocesana e civile, sia per il funzionamento e l'attività del museo, sia per quel che riguarda la cura e la conservazione delle raccolte.

Art. 13 - Il Direttore rappresenta il Museo Diocesano a tutti gli effetti anche nei rapporti con le autorità civili, le differenti istituzioni e i partner pubblici e privati. Tiene i registri di carico e scarico dei materiali e quelli di entrata ed uscita dei fondi di cui dispone.

Art. 14 - Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte, il Direttore ha l'obbligo di segnalare alle autorità locali e centrali competenti o alle rispettive soprintendenze, opere ed oggetti bisognosi di cure e di interventi e di riferirsi ad essi per ogni intervento di restauro e conservazione.

Art. 15 - Nella sua opera il Direttore viene coadiuvato da collaboratori nominati dall'Ordinario diocesano, su sua proposta, e in possesso dei requisiti culturali, accademici e professionali adeguati ai compiti assegnati loro.

 

CAPITOLO VI

Assetto finanziario e criteri di gestione delle risorse

Art. 16 - La gestione amministrativa e gestionale è affidata al Tesoriere incaricato a ciò dall'Ordinario diocesano su proposta del Direttore. Il Tesoriere svolge il suo incarico in accordo e collaborazione col Direttore del Museo.

Art. 17 - L'ufficio amministrativo provvederà a predisporre annualmente un documento riepilogativo delle entrate e delle uscite dove siano evidenti le risorse economiche in dotazione al Museo. A fine anno dovrà essere redatto un documento di rendicontazione in cui siano evidenziati i ricavi e i costi della gestione museale annuale.

Art. 18 - Il rendiconto annuale è presentato dal Direttore e dal Tesoriere del Museo all’Ordinario diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno, corredato da un bilancio preventivo.

Art. 19 - Le entrate del Museo derivano:

dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, e dai contributi effettuati dall'Arcidiocesi di Udine;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati;

dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Conferenza Episcopale Italiana o da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale del Museo.

 

CAPITOLO VII

Acquisto, donazioni, custodia delle opere

Art. 20 - Il Direttore del Museo, in dialogo con il Direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, è tenuto a sottoporre all'Ordinario diocesano, alla Commissione per l'arte sacra ed eventualmente al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, tutte le proposte di acquisto, le proposte di donazione, i depositi e i legati. Esclusivamente su parere favorevole dell'Ordinario diocesano potranno essere assunti i definitivi provvedimenti di acquisto e di accettazione. Nel caso di urgenza il direttore procederà d'ufficio, previo consenso dell'Ordinario diocesano.

Art. 21 - Ogni opera ed ogni oggetto che entra temporaneamente o definitivamente nel Museo diocesano per deposito, o per acquisto, o per dono, o per legato, o per qualsiasi altra causa, deve essere immediatamente registrato con il numero di inventario attribuito e i principali dati di riconoscimento (materia, dimensione, tecnica, epoca e, se possibile, autore e provenienza) nel registro generale di entrata. Di ciascun oggetto sarà in seguito redatta, a cura del conservatore e/o di specialisti interpellati quali consulenti-collaboratori del museo, una scheda inventariale provvista di adeguata documentazione fotografica, che vada ad integrare l'inventario validato dall'UNBCE della CEI.

 

CAPITOLO VIII

Depositi

Art. 22 - Per quanto riguarda i depositi di materiale artistico e storico nel Museo diocesano, il depositante conserva la proprietà degli oggetti depositati. Le condizioni del deposito vengono concordate con l'Ordinario diocesano e con le autorità locali competenti o con la rispettiva soprintendenza, curando l'osservanza delle disposizioni legali relative alle rimozioni.

Art. 23 - I depositi di materiale artistico e storico nel Museo diocesano, secondo le norme dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, sono obbligatori da parte delle chiese parrocchiali e non parrocchiali dell'Arcidiocesi, qualora si tratti di oggetti (sculture, quadri, dipinti, documenti di valore storico, suppellettile sacra, ecc.) che non hanno più, ai fini del culto e della vita parrocchiale e religiosa, una propria funzionalità e corrono invece il pericolo di essere manomessi, trafugati o lasciati in abbandono.

 

CAPITOLO IX

Personale impiegato

Art. 24 - L'organizzazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le seguenti funzioni fondamentali:

-           direzione;

-           conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale;

-           servizi educativi e didattici;

-           sorveglianza, custodia e accoglienza;

-           servizio di sicurezza;

-           servizio di comunicazione;

-           funzioni amministrative e gestionali.

Il fabbisogno di personale viene definito dal Direttore del Museo e dal Tesoriere d'intesa con il Vicario Generale dell'Arcidiocesi.

 

Art. 25 - Nell'ambito dell'organico del Museo sono assicurate almeno le seguenti posizioni funzionali:

a)         Direttore;

b)         Conservatore;

c)         Responsabile dei servizi educativi;

d)         Responsabile tecnico della sicurezza;

e)         Responsabile dei servizi amministrativi;

f)          Addetti ai servizi di custodia e accoglienza;

g)         Addetti ai servizi di comunicazione;

h)         Tesoriere.

Possono essere svolte mediante affidamento a soggetti esterni, previa verifica circa la qualificazione del personale impiegato, le altre mansioni previste per un corretto funzionamento del museo.

Art. 26 - Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento del Museo, il personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione. Il Museo pertanto favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione.

 

CAPITOLO X

Rapporti con le istituzioni statali

Art. 27 - Per quanto riguarda gli edifici, gli impianti termici, elettrici ed idraulici e impianti di sicurezza, nonché i relativi collaudi e controlli, il Museo Diocesano dovrà osservare le disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 28 - Per quanto attiene le collezioni e le raccolte, i relativi inventari e schedari, come pure i prestiti, saranno applicate le disposizioni di legge in materia, nonché le disposizioni degli Uffici competenti.

 

CAPITOLO XI

Fruibilità

Art. 29 - È fatto obbligo al Direttore del Museo di comunicare agli Uffici provinciali competenti, alle Soprintendenze interessate, come pure agli Enti turistici locali l'orario di apertura al pubblico del museo ed ogni altra utile informazione riguardante la vita e la fruibilità del museo stesso.

Art. 30 - Spetta al Direttore del museo accettare o respingere le richieste di apertura straordinaria e

le richieste di visite guidate sia in orario di apertura che in giorni e orari diversi.

Art. 31 - L'ingresso dei visitatori è consentito previo pagamento di un biglietto di ingresso, secondo le tariffe indicate dal Direttore del museo su indicazione dell'Ordinario diocesano. La fruibilità gratuita è regolata dal Direttore del museo.

Art. 32 - È rigorosamente vietato compiere qualsiasi atto che possa arrecare danno agli oggetti esposti e disturbare gli altri visitatori.

Art. 33 - Sarà cura del Direttore del Museo, dopo opportune consultazioni con gli uffici competenti e con l'Ordinario diocesano, promuovere e proporre percorsi o progetti educativi sia alle parrocchie che agli enti e associazioni civili, in particolare alle scuole statali e private.

Art. 34 - Per il pieno adempimento degli scopi propri di un museo, le opere e gli oggetti di particolare pregio o delicatezza o fragilità, come le raccolte conservate nei depositi, potranno essere esaminate e studiate, dietro comanda, con speciali cautele alla presenza del Direttore o di un suo incaricato.

Art. 35 - Tutte le opere e gli oggetti in esposizione debbono, a cura del Direttore, essere corredati, o singolarmente o per gruppi, di cartelli esplicativi almeno con i dati di autore, soggetto e datazione.

Art. 36 - Il Direttore può rilasciare permessi scritti per fotografare opere ed oggetti del Museo diocesano, richiedendo a chi ne fa domanda l'accettazione scritta delle condizioni indicate, contenente l'impegno formale a fornire al museo tre copie dei lavori di ricerca o scientifici realizzati, foto, filmati, ecc.

 

CAPITOLO XII

Prestiti

Art. 37 - Circa il prestito di beni che fanno parte delle raccolte del Museo diocesano a mostre e a manifestazioni sia in Italia che all'estero, l'Ordinario diocesano può concedere, con i dovuti consensi, e limitatamente a musei ed enti di riconosciuto nome e per manifestazioni di carattere scientifico, il prestito di oggetti e di opere, sempre sentito il parere della Commissione diocesana per l'Arte sacra. Il Direttore del Museo sarà tenuto ad uniformarsi al parere delle autorità civili competenti o delle rispettive Soprintendenze, sullo stato dell'opera o dell'oggetto e sulla convenienza o meno agli effetti della buona conservazione del prestito.

Art. 38 - Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura ed a carico degli Enti richiedenti per il valore che sarà stabilito da perizie di competenza e confermato dall'Ufficio Amministrativo Diocesano; la spedizione potrà aver luogo dopo la consegna al direttore del Museo diocesano della relativa polizza di assicurazione.

Art. 39 - L' ente richiedente il prestito, come condizione non rinunciabile, si impegnerà a versare alla Diocesi l'eventuale contributo richiesto, deciso in pieno accordo dall'Ordinario diocesano e dal Direttore del museo, preso atto del parere scritto su verbale della Commissione diocesana per l'arte sacra.

Art. 40 - L'ente richiedente il prestito si impegnerà a fornire alla Diocesi eventuali pubblicazioni cartacee o digitali (non solo monografiche) riguardanti il bene ottenuto in prestito.

Art. 41 - L'ente richiedente si impegnerà per iscritto, alla riconsegna a proprie spese del bene ottenuto in prestito, assumendosi la responsabilità e l'onere della conservazione del bene stesso. La corretta conservazione del bene in oggetto sarà verificata da tecnici specializzati e verbalizzata.

 

Art. 42 - Il delicato tema dei prestiti delle opere presenti nel Museo diocesano dovrà essere dettagliatamente regolamentato in un documento scritto e approvato dall'Ordinario diocesano e, secondo le competenze, anche dalle autorità ecclesiastiche e civili.

 

CAPITOLO XIII

Rapporti con il territorio

 

Art. 43 - In riferimento al territorio il Museo assolve una duplice funzione:

a) di conservazione di quanto non può più essere mantenuto in loco per motivi di sicurezza e di conservazione;

b) di valorizzazione in quanto mantiene vivi, dal punto di vista culturale, sociale e celebrativo, i legami tra le opere che conserva e i rispettivi luoghi di provenienza.

In tal modo il Museo si qualifica come un'istituzione integrata con il territorio e, a suo modo, diffusa in esso.

Art. 44 - Nell'ambito delle proprie competenze, il museo promuove le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio. Promuove collaborazioni con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze. Instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti in partenariato. Promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni ecclesiastici.

 

Il presente Statuto è stato promulgato dall'Arcivescovo,

con Decreto del 28 luglio 2020, protocollo n° 1 030/Can/2020 e si compone di nove pagine.

 

S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato

Arcivescovo di Udine

 

Il cancelliere arcivescovile

Mons. Pierluigi Mazzoccato

 

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